Parte prima
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale
dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti
del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale,
e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è
stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento
della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per
il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo
se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti
dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle
leggi che lo regolano.
Nessun commento:
Posta un commento